Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Possono essere istituite: sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa; sezioni
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La composizione delle sezioni è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
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Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.
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Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.
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I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.
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La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
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I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
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Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del
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A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti
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I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e
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Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali; 2) case di reclusione, per l'esecuzione
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L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con